Descrizione
Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi previsti per il voto assistito, e gli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto presso le predette dimore.
I suddetti elettori devono far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione (fra il 30 aprile e il 20 maggio):
a) la domanda di ammissione al voto domiciliare, che deve indicare l’indirizzo dell'abitazione in cui l’elettore dimora e un recapito telefonico;
b) copia della tessera elettorale;
c) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al (25 aprile) quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui sopra, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
Tale certificato deve altresì attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto qualora la tessera elettorale dell’elettore sia sprovvista dell’annotazione del diritto al voto assistito.
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Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024, 10:53