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Catasto Incendi

Ultima modifica 8 luglio 2024

La legge 353/2000, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

Nell'ambito degli obiettivi della legge vengono applicate, tra l'altro, azioni volte alla previsione, prevenzione degli incendi. In particolare i comuni provvedono, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto e' aggiornato annualmente.

Il catasto incendi è finalizzato ad individuare le zone percorse dal fuoco, al fine di adempiere alle funzioni demandate ai comuni e applicare le eventuali sanzioni. È costituito dai registri catastali e dalle aree percorse da incendi, su cui insistono i divieti di seguito esposti:

  • Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni.
  • È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
  • In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell'atto.
  • E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
  • Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
  • Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto.