Assegno di maternità
Ultima modifica 7 settembre 2022
Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° luglio che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità', è concesso un assegno per maternità pari a € 200,000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità.
L'assegno è elevato a € 300,000 mensili per i parti successivi al 1° luglio 2000.
L'assegno di maternità spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno di cui sopra, risulti inferiore allo stesso, le lavoratrice interessate possono avanzare ai Comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Ammissione al Beneficio
Per l'ammissione dei benefici di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448 i cittadini possono rivolgersi agli Uffici di Servizio Sociale - Servizio Assistenza Economica che fornirà gli appositi moduli.
Come fare
Istanza in carta semplice da presentare al CAF
Dove
Ufficio Servizi Sociali ed Assistenza
Ubicazione: Via M.Spadola,56 (mappa)
Tel.: 0932676851 - 676852
Fax: 0932.676850
e-mail: assistenza.economica@comune.ragusa.it
Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30