Autocertificazioni
Ultima modifica 25 gennaio 2024
A partire dal 1° GENNAIO 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle.
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere ai cittadini i certificati, bensì dovranno accettare le autocertificazioni o acquisire i dati direttamente facendosi indicare gli elementi necessari. Per i soggetti privati (banche, assicurazioni etc.) l'autocertificazione non è un obbligo ma una facoltà.
Chi può usarla
I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e solo per dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione.
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.
Quali certificati sostituisce
I certificati che possono essere sostituiti sono quelli relativi ai seguenti stati, qualità personali e fatti: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato libero, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
ATTENZIONE:
L'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione; non è possibile inoltre usarla per i certificati sanitari, veterinari, di conformità alla C.E. e per i certificati di marchi e brevetti.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
E' una libera dichiarazione che comprende fatti, stati e qualità personali che l’interessato conosce direttamente. Sono quindi escluse le espressioni di volontà.
Come si presenta
se deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione o a gestori privati di servizi pubblici oppure a privati che vi consentano, la dichiarazione viene resa dall’interessato direttamente all’impiegato responsabile e non è soggetta a pagamenti o autentiche.
Nel caso in cui l’interessato non possa recarsi di persona, la dichiarazione è preparata prima e consegnata, con allegata fotocopia di un documento d’identità valido, da un soggetto delegato o trasmessa via fax. Anche in questo caso non sono previsti pagamenti.
Se deve essere presentata a privati che non accettano la modalità sopra indicata, il richiedente si deve presentare con il proprio documento di identità presso gli Uffici anagrafici del Comune di Ragusa Ciò vale per i cittadini italiani e per i cittadini appartenenti alla Comunità Europea.
Se il richiedente è un cittadino extracomunitario residente sono necessari il documento di identità valido e il permesso di soggiorno e si possono dichiarare solo stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
In caso di minorenni o incapaci la dichiarazione è sottoscritta dal genitore o dal tutore o dal curatore, con documento d'identità valido.
Quanto costa
Per la presentazione ai privati occorrono e una marca da bollo da € 16,00 oltre € 0,52 per diritti di segreteria.
Nei casi di esenzione dal bollo il costo è solo di € 0,26 per diritti di segreteria.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia
E' il servizio di autenticazione di firma, di copia di documenti e di legalizzazione di fotografia (come particolare documento di riconoscimento).
Per le domande da presentare alla Pubblica Amministrazione non è necessaria l'autentica della firma. Ciò vale anche per i gestori e gli esercenti di servizi pubblici (Telecom, Enel, etc).
Le istanze e la documentazione dovranno essere firmate davanti all'impiegato che le riceve oppure possono essere inviate anche per posta, via fax o consegnate tramite persona delegata, sempre corredate della fotocopia del documento di identità.
L'autentica di firma rimane soltanto per le richieste tese ad ottenere la riscossione di benefici economici da parte di altre persone.
Come si ottiene
Per l'autentica di firma è necessaria la presenza dell'interessato munito di un documento di identità valido o accompagnato da due testimoni con un documento valido. Per gli stranieri occorre anche il permesso di soggiorno.
Per l’attestazione di copia conforme all’originale (anche detta autentica di copia) si deve presentare il documento originale e la fotocopia da autenticare. La marca da bollo da € 16,00 per l’autentica è obbligatoria, tranne i casi di esenzione. Se il documento è composto di più pagine occorrerà una marca dello stesso importo ogni 4 facciate.
Si ricorda che la "copia autentica" di un documento può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso. Non è ammessa la copia conforme di una copia autentica.
Per la legalizzazione di fotografie è necessaria la presenza dell'interessato con il proprio documento di identità valido e le foto da legalizzare (frontale, recente e con la testa scoperta). Le fotografie necessarie per i documenti personali sono autenticate dagli stessi uffici pubblici che li rilasciano se sono presentate personalmente (foto per passaporto, patente, porto d'armi etc.)
Quanto costa
Se in bollo, una marca da € 16,00 più 0,52 per diritti di segreteria, se in carta semplice, 0,26 per i diritti di segreteria.
Modulistica
Allegato A
Dove
Ufficio Anagrafe
Ubicazione: Via Giacomo Matteotti,55 (mappa)
e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it
Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
martedi' e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30
Note
Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato può dichiarare la conformità all’originale della copia di:
- un atto o documento rilasciato o conservato da una P.A.
- una pubblicazione
- il titolo di studio o di servizio
- un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dai privati. Tale dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa (Art.19 bis DPR 445/00, introdotto con la legge n° 3 del 16.01.03).