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Dichiarazione indicazione nome

Ultima modifica 24 aprile 2024

Il cittadino che  ha avuto attribuito alla nascita prima del 30/03/2001, data di inizio operativitïtà del Nuovo Regolamento di Stato Civile, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro può presentare istanza all'Ufficiale di Stato Civile del  Comune in cui è nato, dichiarando  come devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici di Stato Civile e di Anagrafe. Tale istanza deve essere presentata o inviata unitamente a copia fotostatica del proprio documento di identità, tale richiesta può essere inoltrata per il minore da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela con le stesse modalità.
Si precisa altresi che tale norma trova applicazione solamente  nel caso di motivata volontà dell'interessato e soltanto per "sanare situazioni pregresse" in cui risulti una discordanza tra il nome risultante nell'atto di nascita  e l'uso fattone (per esempio nome attribuito nell'atto di nascita: Maria, aggiuntivo: Giovanna, Lucia; uso fattone Maria Giovanna nella certificazione anagrafica -  atto di matrimonio - carta di identità, patente di guida, ecc. ecc.).
Nel caso in cui  il cittadino fosse stato indicato per un lungo periodo, con l'uno o l'altro degli elementi del nome, egli avrà, comunque diritto garantito dalla norma di legge, di  decidere  con quale nome deve essere indicato, naturalmente senza alterare l'ordine degli elementi onomastici.
Diverso il caso in cui l'istanza sia motivata non dalla mera volontà, ma dall'uso fattone nel tempo: in tale ipotesi, da dimostrare documentalmente a cura del richiedente, sarà possibile variare il numero e/o l'ordine dei vari elementi del nome, tutto ciò naturalmente dovrà essere assolutamente chiaro e comprovato dalla documentazione inoltrata dal cittadino richiedente.
Nei casi sopra menzionati, resta esclusa la possibilità da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, rilevata la difformità di procedere d'ufficio senza l'istanza del richiedente. 
L'Ufficiale di Stato Civile al quale e' inoltrata l'istanza, verificata la documentazione o le motivazioni, provvede:
-  all'annotazione nell'atto di nascita e  comunica quanto dovuto al Comune di residenza per le successive variazioni anagrafiche;
-  alle altre comunicazioni  di sua competenza ai sensi della vigente normativa ( variazione nome nell'atto di matrimonio del richiedente, negli atti di nascita dei figli, ecc ecc.).
L'art. 36 può essere esercitato SOLO UNA VOLTA, e non si applica alle persone nate dopo il 30/03/2000, per le quali potrà essere rivolta l'istanza di cambiamento   di nome al Prefetto di Ragusa, luogo della sua residenza.
Tale procedimento non si applica ai cittadini stranieri

Come fare
Istanza in carta semplice come da allegato (vedi allegato A per maggiorenni ed allegato B per minori) da presentare: 
a) allo sportello di competenza dell'ufficio di Stato Civile; 
b) a mezzo posta al seguente indirizzo: C.so Italia, 72 Ragusa (mappa); 
c) via fax al seguente numero: 0932.245500; 
d) per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

Fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Fotocopia del Codice Fiscale.

Modulistica
Allegato A (modello nomi plurimi maggiorenni)
Allegato B (nomi plurimi minori)

Dove
Ufficio Anagrafe e Stato Civile 
Via G.Matteotti, 55 (mappa)
Tel.: 0932676211 - 676210 
e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30