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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia

Ultima modifica 24 aprile 2024

A partire dal 1° GENNAIO 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. 
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. 
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Cosè la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale di copia
 E' il servizio di autenticazione di firma, di copia di documenti e di legalizzazione di fotografia (come particolare documento di riconoscimento). 
Bisogna specificare che per le domande da presentare alla Pubblica Amministrazione non è necessaria l'autentica della firma. Ciò vale anche per i gestori e gli esercenti di servizi pubblici (Telecom, Enel, etc). Le istanze e la documentazione dovranno essere firmate davanti all'impiegato che le riceve oppure possono essere inviate anche per posta, via fax o consegnate tramite persona delegata, sempre corredate della fotocopia del documento di identità. L'autentica di firma rimane soltanto per le richieste tese ad ottenere la riscossione di benefici economici da parte di altre persone.

Come fare
Per autenticare la firma è necessaria la presenza dell'interessato munito di un documento di identità valido o accompagnato da due testimoni con un documento valido. Per gli stranieri occorre anche il permesso di soggiorno. 
Per l’attestazione di copia conforme all’originale (anche detta autentica di copia) si deve presentare il documento originale e la fotocopia da autenticare. La marca da bollo da € 16,00 per l’autentica è obbligatoria, tranne i casi di esenzione. Se il documento è composto di più pagine occorrerà una marca dello stesso importo ogni 4 facciate. 
La "copia autentica" di un documento può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso. Non è ammessa la copia conforme di una copia autentica. 
Per la legalizzazione di fotografie è necessaria la presenza dell'interessato con il proprio documento di identità valido e le foto da legalizzare (frontale, recente e con la testa scoperta). Le fotografie necessarie per i documenti personali sono autenticate dagli stessi uffici pubblici che li rilasciano se sono presentate personalmente (foto per passaporto, patente, porto d'armi etc.) 
Per la presentazione in bollo occorre una marca da bollo da € 16,00 oltre € 0,52 per diritti di segreteria. Per la presentazione in carta semplice il costo è solo di € 0,26 per diritti di segreteria.

Importante: 
Con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà l'interessato può dichiarare la conformità all’originale della copia di: un atto o documento rilasciato o conservato da una P.A., una pubblicazione, il titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato dai privati. Questa dichiarazione può essere apposta in calce alla copia stessa (Art.19 bis DPR 445/00, introdotto con la legge n°3 del 16.01.03).

Modulistica
Per organi di Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (Art. 19 e 47 DPR 28/12/2000 N.445)
Per privati (Art.19 e 47 DPR 28/12/2000 N.445)

Dove
Ufficio Anagrafe e Stato Civile 
Via G.Matteotti, 55 (mappa)
Tel.: 0932676207 - 676208 - 676342 
e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
martedi' e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Note
Normativa di riferimento: Legge n. 183/2011— Legge di stabilità 
DPR 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa