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Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Ultima modifica 24 aprile 2024

A partire dal 1° GENNAIO 2012 (ai sensi della Legge 12 novembre 2011 n. 183) le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni. 
Tali Enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. 
Pertanto tutti i certificati verranno rilasciati con la seguente indicazione: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Chi può fare l'autocertificazione
I cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea, i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno e solo per dati e fatti attestabili dalla pubblica amministrazione. 
Le dichiarazioni di chi si trova in una condizione di temporaneo impedimento per ragioni di salute possono essere rese da un parente prossimo (il coniuge o in sua assenza i figli, o in mancanza, un altro parente fino al terzo grado) davanti ad un pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità di chi fa la dichiarazione.

Quali certificati sostituisce
I certificati che possono essere sostituiti sono quelli relativi ai seguenti stati, qualità personali e fatti: data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato libero, coniugato o vedovo, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali, titolo di studio, esami sostenuti, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria, stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione, qualità di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo, tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, qualità di vivenza a carico, tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
Importante: L'Autorità Giudiziaria non è tenuta ad accettare l'autocertificazione; non è possibile inoltre usarla per i certificati sanitari, veterinari, di conformità alla C.E. e per i certificati di marchi e brevetti.

Modulistica
Dichiarazione resa dall'interessato (Art.46 DPR 28/12/2000 N.445)
Dichiarazione resa dal genitore o dal tutore (Art.5 e 46 DPR 28/12/2000 N.445)
Dichiarazione resa nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo (Art.4 e 46 DPR 28/12/2000 N.445)
Dichiarazione resa da chi non sa o no può firmare (Art.4 e 46 DPR 28/12/2000 N.445)

Dove
Ufficio Anagrafe e Stato Civile 
Via G.Matteotti, 55 (mappa)
Tel.: 0932676207 - 676208 - 676342 
e-mail: ufficio.protocollo@comune.ragusa.it

Quando
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
martedi' e giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 - dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Note
Normativa di riferimento: Legge n. 183/2011— Legge di stabilità 
DPR 445/2000 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa