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Informazioni referendum - Referendum 2022

Ultima modifica 27 maggio 2022

Cos'è un Referendum

Il referendum è una consultazione popolare su un quesito specifico. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto, cioè il 50 per cento più uno. Non si tiene conto delle schede bianche o nulle. Nel caso contrario il referendum viene annullato per mancato raggiungimento del quorum.

Tipi di referendum

Il nostro ordinamento prevede tre tipi di referendum:

Abrogativo disciplinato dall’articolo 75 della Costituzione, per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati;

Consultivo: disciplinato dall’articolo 132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;

Approvativo: disciplinato dall'articolo 138 della Costituzione che regola il procedimento di formazione delle leggi costituzionali. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si tiene il referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;

Confermativo: i cittadini italiani sono stati chiamati a esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo, il 7 ottobre 2001. Prima di questa data gli italiani avevano partecipato solo a referendum popolari "abrogativi". Nel referendum confermativo, disciplinato dall'art. 138 della nostra Costituzione, i cittadini hanno dovuto scegliere se approvare o respingere una legge di modifica costituzionale che non sia stata precedentemente approvata da entrambi i rami del parlamento con la maggioranza dei due terzi. Nel referendum confermativo, i cittadini che desiderino approvare la legge costituzionale sottoposta a referendum devono esprimersi con un SI; in quello abrogativo, invece, i cittadini che desiderino mantenere in vigore la legge sottoposta a referendum devono esprimersi con un NO. Un'altra differenza importante fra i referendum abrogativi e quelli confermativi consiste nel fatto che, la validità di questi ultimi non dipende dal raggiungimento del "quorum". In altre parole, per questo tipo di consultazione popolare non è necessario che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il quesito

La Corte costituzionale ha delineato un modello cui deve uniformarsi la formulazione dei quesiti referendari.
Il quesito deve essere: omogeneo, nel senso che non sono ammissibili le domande che coinvolgono una molteplicità di norme fra loro non collegate (sentenza numero 16 del 1978); chiaro, semplice e completo nella sua formulazione (sentenza numero 27 del 1981); la struttura deve essere tale che il risultato dell’abrogazione sia chiaro, univoco e riconoscibile dai votanti (sentenza numero 29 del 1987).

La procedura

Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi:

  • l’iniziativa: deve provenire da 500 mila elettori o da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte di cassazione e indicare l’articolo o la legge per cui intendono raccogliere le firme;
  • la raccolta delle sottoscrizioni: deve essere fatta su fogli tipo carta bollata. Ogni facciata deve contenere il quesito da sottoporre a votazione. Le firme, con le generalità di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio;
  • il controllo di legittimità: L’Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, deve esprimersi sulle eventuali irregolarità della richiesta procedendo ad una verifica sulla regolarità ed il numero necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l’abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro.
  • il controllo di legittimità costituzionale: invece spetta alla Corte che deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste;
  • l’indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare, per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta.
    Nel caso di referendum approvativo l’indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;
  • la votazione e lo scrutinio: la consultazione popolare referendaria si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo, non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido. In altre parole non è necessario cha vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.
  • Ufficio Centrale per il referendum: presso la Corte di Cassazione, è costituito l'Ufficio Centrale, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani e tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione, il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio. Decide sulla legittimità della richiesta; contesta eventuali irregolarità; comunica la decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale.
    Procede alla proclamazione dei risultati del referendum, attestando che la legge di revisione della Costituzione o la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore al numero di voti negativi.
  • Ufficio provinciale per il referendum: presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale, dei tre il più anziano assume le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale. Sulla base dei verbali di scrutinio, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati (dopo aver provveduto al riesame di voti contestati e provvisoriamente non assegnati) del/dei referendum; redige verbale di tutte le operazioni, in tre copie, e ne invia una copia all'Ufficio Centrale per il referendum che a sua volta procederà alla proclamazione dei risultati.

Il Presidente della Repubblica in base al verbale trasmesso dall'Ufficio Centrale, con D.P.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, procede alla promulgazione della legge se l'esito è favorevole. Se invece l’esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum è il Ministro di Grazie e Giustizia che cura la pubblicazione del risultato medesimo, sempre nella Gazzetta Ufficiale.

Il quorum

L'articolo 75 della Costituzione (quarto comma) stabilisce che per la validità del referendum deve aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, ovvero la proposta referendaria è approvata se il "sì" raggiunge la metà più uno dei voti espressi. Nel caso di assoluta parità tra "sì" e "no", infatti, il referendum sarebbe respinto.