Descrizione
L’Assessorato ai tributi informa che con delibera di Consiglio Comunale del 15 giugno 2026 è stata approvata la proposta di adesione all’estensione agli Enti territoriali decisa dal Governo Nazionale con DL 38/2026, della Rottamazione Quinques art. 1, commi da 82 a 101, L. 199/2025.
L’ Assessore ai tributi Giovanni Iacono dichiara :”La rottamazione quinquies è un’altra opportunità per i contribuenti che non hanno potuto pagare i tributi e si aggiunge alla definizione agevolata del carico tributario che il Comune di Ragusa ha in corso che riguarda tributi non trasmessi in fase esecutiva all’Agenzia delle Entrate Riscossione, con la rottamazione quinquies rientrano tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all’agente della Riscossione, attualmente Agenzia delle Entrate- Riscossione-Ader) dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Per la regolarizzazione si paga solo la quota capitale e le spese di notifica, escluse sanzioni ed interessi ad esclusione degli interessi legali in caso di rateazione e rientrano nell’ambito di applicazione della definizione anche i carichi oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l’inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze.”
Il Comune di Ragusa entro il 31/7/2026 pubblicherà il provvedimento. L’Agenzia delle Entrate e Riscossioni, dal 15/10/2026 metterà a disposizione dei contribuenti il carico tributario di ogni soggetto. I contribuenti collegandosi al sito dell’ADER con il proprio SPID o CIE potranno prendere visione della propria situazione debitoria E PRESENTARE DOMANDA DI ADESIONE ENTRO IL 15/12/2026
Il pagamento può avvenire in unica soluzione o con rateizzazioni a far data dal 31/3/2027; le rateizzazioni possono essere massimo 54 rate bimestrali per cui max 9 anni e le scadenze sono fissate dalla legge al 31/3/- 31/5 – 31/7- 30/9 – 30/11- 31/1 di ogni anno
Per i pagamenti rateali il tasso di interesse applicato è del 3% a partire dal 1/4/2027
La decadenza automatica dai benefici della sanatoria comunale (con il ripristino di sanzioni e interessi originari) si applica esclusivamente nei seguenti tre casi:
- Mancato pagamento dell'unica rata: se hai scelto il versamento in un’unica soluzione (la cui scadenza per i Comuni è fissata al 31 marzo 2027).
- Mancato pagamento di due rate: anche non consecutive, all’interno del piano di dilazione fino a 54 rate bimestrali.
- Mancato pagamento dell’ultima rata del piano complessivo.
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Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026, 15:59