ZES zona unica – Bonus dell’Agenzia delle Entrate alle imprese che investono in beni strumentali

ZES zona unica – Bonus dell’Agenzia delle Entrate alle imprese che investono in beni strumentali

Data :

12 giugno 2024

Municipium

Descrizione

UFFICIO STAMPA

Comunicato n.313

ZES zona unica – Bonus dell’Agenzia delle Entrate alle imprese che investono in beni strumentali

Fino al prossimo 12 luglio 2024 sarà possibile richiedere all’Agenzia delle Entrate il contributo, sotto credito di imposta, da parte delle imprese che investono o che, nel corso dell’anno, hanno già investito in beni strumentali da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica del Sud Italia.

Lo comunica l’assessore allo Sviluppo Economico Giorgio Massari, il quale sottolinea che “la comunicazione per le spese sostenute o da sostenere quest’anno potrà essere inviata, dal beneficiario o da un soggetto incaricato, esclusivamente in via telematica tramite il software “ZES UNICA”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Fino al 12 luglio, le aziende interessate invieranno le comunicazioni relative ai nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio e fino al 15 novembre 2024. Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, è tenuto a conservare la documentazione. Entro dieci giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni verrà emanato il provvedimento che individua la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. A decorrere dal giorno successivo è possibile fruire del credito d’imposta per la quota corrispondente agli investimenti già realizzati alla data di invio della comunicazione per i quali è stata rilasciata la certificazione richiesta e sono state ricevute le relative fatture elettroniche”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

A decorrere dal 31 luglio 2024 ed entro il 17 gennaio 2025, per poter utilizzare il credito d’imposta per investimenti non ancora realizzati alla data di presentazione della comunicazione oppure realizzati ma per i quali alla medesima data non sono state ricevute le relative fatture elettroniche o non è stata rilasciata la certificazione richiesta, il beneficiario è tenuto a presentare una o più comunicazioni integrative utilizzando il medesimo modello di comunicazione. In caso di molteplici invii, si ricorda che l’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio dell’apposita ricevuta.

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2024, 13:31

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